Il 10 febbraio 2019 è entrato in vigore il nuovo “Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all’art. 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e modalità di trattazione delle istanze pregresse” approvato con delibera ANAC 9 gennaio 2019, n. 10 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 26/1/2019 n. 22, a seguito del parere reso dalla Commissione Speciale del Consiglio di Stato il 28 novembre 2018 col n.2781, che va a sostituire quello del 2016.
Il nuovo regolamento, che si compone di 11 articoli, circa i soggetti che possono rivolgersi all’ANAC rinvia al Codice: possono richiedere il parere la stazione appaltante e le imprese coinvolte nella gara (“altre parti”). Non sono più citati i soggetti portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni o comitati.
L’art 211 c. 1 del Codice dei Contratti, infatti, assegna all’ANAC il potere di esprimere parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta e previo contraddittorio. Punto debole del costrutto: il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. Il regolamento specifica: se l’stanza è presentata solo da una delle parti è da considerarsi non vincolante, le altre parti possono aderirvi entro 10 giorni. Se presentata congiuntamente dalla stazione appaltante e da una o più parti interessate, e le parti esprimono la volontà di attenersi a quanto sarà stabilito nel parere di precontenzioso, è vincolante per le parti che vi hanno acconsentito.
Il regolamento approva la modulistica da utilizzare e disciplina le modalità di presentazione delle istanze singole oppure congiunte. Definisce, inoltre, i casi di inammissibilità e improcedibilità (art. 7) in particolare dichiara improcedibili le istanze che non sono state comunicate a tutti i soggetti interessati, rimarcando l’esigenza di imprescindibile del rispetto del principio del contraddittorio, oppure dirette a far valere l’illegittimità di un atto della procedura di gara autonomamente impugnabile, per cui siano già decorsi i termini di impugnazione in sede giurisdizionale; in caso di esistenza di un ricorso giurisdizionale, di contenuto generico, volte ad un controllo generalizzato di procedimenti della stazione appaltante o mancanti dell’interesse concreto al conseguimento del parere.
Il parere è approvato dal Consiglio, previa relazione del consigliere relatore, entro trenta giorni dalla ricezione dell’istanza, il termine può essere sospeso quando è necessario acquisire documentazione integrativa o effettuare un supplemento di istruttoria, per il tempo necessario ad acquisire la documentazione mancante non oltre dieci giorni dalla richiesta. Probabilmente questa la ragione di tempi in realtà molto più lunghi, secondo l’esperienza di alcuni soggetti che hanno tentato questa via di pacificazione delle controversie.
Il regolamento introduce una nuova procedura semplificata mediante l’adozione dal dirigente dell’ufficio, con motivazione sintetica, se la questione oggetto dell’istanza riguarda gare sotto soglia per servizi e forniture e di importo inferiore ad un milione di euro per i lavori e appaia di pacifica risoluzione, tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento e dei precedenti sull’argomento.
Infine, le parti devono successivamente comunicare all’ANAC le determinazioni adottate al fine di adeguarsi al parere. La modulistica è disponibile sul sito dell’ANAC.
Ioletta Pannocchia – Direttore Generale Promo PA Fondazione
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