Il disegno di legge di bilancio 2019 contiene numerose disposizioni che riguardano la finanza regionale e locale, volte a innovare la disciplina delle regole relative all’equilibrio di bilancio, a definire taluni aspetti dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie territoriali, a favorire gli investimenti pubblici e a introdurre semplificazioni contabili e amministrative.
L’articolo 60 è quello che innova la disciplina vigente sulle regole di finanza pubblica relative all’equilibrio di bilancio degli enti territoriali, contenuta nella legge di bilancio per il 2017, anche dando seguito ad alcune recenti sentenze della Corte costituzionale. Le nuove disposizioni, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, prevedono, in particolare, che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni ordinarie, a partire dal 2021, potranno utilizzare in modo pieno il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa ai fini dell’equilibrio di bilancio. Per le regioni ordinarie la norma dà sostanzialmente attuazione all’Accordo sottoscritto in sede di Conferenza unificata il 15 ottobre 2018.
Dopo una lunga stagione di vincoli finanziari stringenti che hanno contribuito alla caduta degli investimenti locali, a partire dal 2019 per gli enti locali il vincolo di finanza pubblica coinciderà solo con il rispetto dei principi introdotti dall’armonizzazione contabile (D.Lgs 118/2011). Già nel 2016 il legislatore innovò in termini meno stringenti sugli investimenti con il passaggio dal Patto di stabilità interno al Saldo finale non negativo di competenza tra entrate e spese finali eliminando la “competenza mista” e l’obbligo di un obiettivo programmatico a beneficio del saldo positivo. Adesso dal 2019 il passaggio che si registrerà è dal Saldo finale di competenza agli “Equilibri del 118/2001”, e questo comporterà la possibilità di utilizzare senza problemi gli avanzi effettivamente disponibili e il debito nei limiti stabiliti dall’art. 204 del Tuel.
In sintesi dal 2019, grazie all’articolo 60 del ddl bilancio gli enti locali, non saranno più chiamati ad allegare al bilancio il prospetto del pareggio evitando così le verifiche preliminari ed il successivo monitoraggio (trimestrale/semestrale) circa il rispetto delle regole di finanza pubblica. Con l’entrata in vigore della legge verranno meno già dal 2018 i complessi meccanismi dei sistemi di premialità e di sanzionamento vigenti. Verranno, altresì, eliminati dal 2019 i patti nazionali e regionali e conseguentemente non si dovrà più procedere alla restituzione e alla verifica dell’utilizzo effettivo degli spazi finanziari precedentemente acquisiti.
Il riferimento ad un unico saldo, quello previsto dalla contabilità armonizzata, rappresenta, quindi, una semplificazione significativa del quadro normativo. Dal 2019 l’unico vincolo sarà il rispetto del risultato di competenza non negativo a rendiconto, come declinato al comma 3.
Lo sblocco degli avanzi consentirà agli enti, anche, di allentare le tensioni sull’equilibrio corrente di bilancio, si pensi a titolo di esempio solo alla possibilità di realizzare progetti di spesa corrente finanziati da contributi (regionali, …) confluiti in avanzo vincolato.
Rocco Conte Dirigente Servizi Finanziari Città Metropolitana di Firenze
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