Il patto di stabilità interno nella riforma contabile dell’armonizzazione

Rocco Conte, Dirigente servizi finanziari Provincia di Firenze

 

Il nuovo ordinamento contabile produce effetti sul calcolo del patto di stabilità interno 2015: si pensi all’obbligo di valorizzare il fondo crediti di dubbia esigibilità, all’istituzione del fondo pluriennale vincolato e alla previsione autorizzatoria del primo anno del bilancio di previsione di cassa.

La manovra finanziaria 2015 per gli Enti locali prevede, infatti, l’entrata a regime, dal 1.1.15, di alcuni nuovi istituti contabili “armonizzati”,  quale, appunto tra le poste passive il Fondo pluriennale vincolato (FPV) e il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

L'effetto restrittivo derivante dal FCDE avrà natura permanente e crescente negli anni, mentre l’effetto del FPV sarà neuralizzato sulla parte corrente di bilancio mentre non inciderà sul conto capitale.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità ed i suoi effetti sui saldi finanziari

Secondo i nuovi principi della contabilità armonizzata, gli enti locali sono tenuti ad accertare le entrate per l’intero importo del credito, anche qualora non sia certa la riscossione integrale dell’entrata (si pensi ai crediti di dubbia e difficile esazione come, ad es., alle sanzioni amministrative al codice della strada, agli oneri di urbanizzazione ed ai proventi derivanti dalla lotta all’evasione); in tal caso, gli enti locali sono però tenuti ad operare prudenzialmente un accantonamento al fcde.

Si tratta nello specifico di una posta contabile che, non potendo direttamente essere oggetto di assunzione di impegni di spesa in corso di gestione, genera a fine esercizio un’economia di bilancio che confluisce, come quota accantonata, nell’avanzo di amministrazione.

La l. n. 190/2014 all’art. 1, comma 490, prevede che, a decorrere dal 2015, rilevano nei saldi del patto di stabilità interno anche gli stanziamenti di competenza del fcde. Dovendo, far fronte al rischio della futura inesigibilità sia delle entrate di dubbia e di difficile esazione di nuova previsione che dei residui attivi pregressi già iscritti in bilancio, gli enti locali avranno di fatto, rispetto al passato, a parità di entrate previste in bilancio, minori risorse a disposizione.

Nella ultima Conferenza Stato-Città si è chiuso, pertanto, l’accordo sulle nuove regole di distribuzione dei vincoli di finanza pubblica, dove particolare rilievo verrà dato alla capacità di riscossione degli enti. Il punto di partenza è l’art. 1 comma 509 della legge di stabilità 2015 che prevede applicazione graduale dell’accantonamento da stanziare in bilancio relativamente al fondo crediti dubbia esigibilità: 36% – anziché 50% – per il 2015, 55% per il 2016, 70% per il 2017, 85% per il 2018 fino al 100% nel 2019. L’accordo, che sarà recepito in un apposito decreto, consentirà che il fondo crediti sia scontato dall'obiettivo lordo di Patto, pertanto per gli enti più efficienti nella riscossione, e quindi con un basso fondo crediti di dubbia esigibilità, beneficeranno di un meccanismo premiale a loro favore.

Questo meccanismo, dunque, favorirà l’attuazione della riforma contabile in quanto incentiverà gli enti alla completa emersione del proprio FCDE in quanto questo determinerà un minore valore dell’obiettivo di patto.

Tale modalità di contabilizzazione del fondo crediti di dubbia esigibilità  sarà quindi uno strumento di  fondamentale importanza per il mantenimento e la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Il decreto di prossima emanazione coniugherà la necessità del Governo di monitorare i saldi di finaza pubblica dei vari comparti e di disporre per gli enti di un quadro chiaro di regole che consenta loro la predispozione dei bilanci favorendo l’emersione del FCDE, attraverso un meccanismo disincentivante  di sottovalutazione di entrate non riscuotibili.

L'effetto netto della manovra di patto  risulta  molto più restrittiva per il comparto delle  Province rispetto a quello dei Comuni che vede, per quest’ultimi, nel 2015 una redifinizione di ribasso di circa il 59% dell’obiettivo nominale di patto. Probabilmente le province contribuiscono maggiormente al saldo finaziario complessivo perché subiscono un rilevante taglio di risorse, in considerazione della riduzione del loro numero e delle loro funzioni. Rimangono, quindi, da chiarire le regole per le Città metropolitane, non ricomprese nel comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dove le funzioni sono in crescita e non in diminuzione, ed è corretto, quindi, pensare di doverle assimilarle dal 1.1.2015 ai Comuni e non alle Province in ordine alla determinazione della media della spesa corrente e alle percentuali da applicare.

Il fondo pluriennale vincolato e i suoi effetti sul Patto di Stabilità Interno

Il fondo pluriennale vincolato – riferito sia alla spesa in conto capitale, sia a quella corrente – serve per rendere evidente la distanza temporale tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. Tale fondo comprende, risorse già accertate nell’esercizio in corso, ma destinate a finanziare obbligazioni giuridiche che diverranno esigibili solo negli esercizi successivi.

Il fondo pluriennale vincolato incide sul saldo di competenza mista del Patto di Stabilità Interno solo per la parte corrente, al fine di coordinare gli effetti derivanti dall’applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata con la disciplina del Patto, occorre (vedi  circolare MEF n. 6/2014), che gli accertamenti di competenza di parte corrente siano incrementati dell’importo del fondo pluriennale vincolato di parte corrente iscritto tra le entrate e ridotti dall’importo del dell’analogo fondo di parte corrente iscritto tra le spese del bilancio di previsione. Per quanto concerne poi gli impegni di parte corrente, essi dovranno necessariamente tener conto anche degli impegni re-iscritti sul bilancio di previsione dal fondo pluriennale vincolato.

Il bilancio annuale autorizzatorio di cassa e la programmazione del rispetto del patto di stabilità

L’art. 162 del TUEL, così come modificato dal d.lgs. n. 118/2011, in vigore dal 1 gennaio 2015 solo ai fini conoscitivi, prevede l’obbligo per gli enti locali di adottare un bilancio di previsione finanziario annuale redatto sia in termini di competenza che di cassa. Il bilancio di previsione di cassa annuale assumerà carattere autorizzatorio dal 1.1.2016, al pari di quello di competenza. Particolare attenzione dovrà, quindi, essere posta nella stima di detti stanziamenti di cassa, specie per quanto attiene alla gestione in conto capitale, su cui più fortemente e direttamente incidono le regole di finanza pubblica.

A questo proposito, già da tempo, è previsto l’obbligo per gli enti locali, ai fini della legittimità stessa del bilancio di previsione, di allegare al medesimo un apposito prospetto, contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, da cui risulti che le previsioni di entrata e di spesa (con il metodo ibrido) sono tali da garantire il rispetto delle regole di finanza pubblica (comma 18, art. 31, della l. n. 183/2011).

Al fine di garantire, dunque, il rispetto di detti vincoli di finanza pubblica, le previsioni di cassa, anche delle spese in conto capitale, dovranno essere compatibili con l’obiettivo programmatico del patto di stabilità interno. Occorre, inoltre, che gli stanziamenti di cassa in conto capitale previsti nel bilancio annuale di previsione trovino anche corrispondenza con gli analoghi flussi di cassa di entrata, come riportati nel prospetto di cui al comma 18, art. 31, della l. n. 183/2011.

Occore però, per il 2015, che il legislatore intervenga  sull’art.1 comma 484 della legge di stabilità 2015 in ordine alla disciplina del patto verticale incentivato togliendo il riferiemento ai  debiti commerciali di parte capitale maturati al 31.12.2014 per beneficiare dei 1.000 milioni di euro per l’anno 2015, ripartiti nella misura  del 25% per le Province e Città metropolitane e per il 75% per i comuni. Questo limite del 31.12.2014 è disincentivante per la programmazione dei pagamenti degli enti virtuosi e di quelli che dovranno pagare le sanzioni per avere sforato il patto 2014, avvantaggiarà solo gli enti che hanno mantenuto le “fatture sotto il tappeto” e che magari, così facendo, hanno rispettato gli obiettivi dei saldi finaziari 2014.


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