Santo Fabiano, Formatore, Esperto di governance pubblica, Consulente Camera dei Deputati
Con Determinazione n.12 del 28 ottobre 2015, l’Autorità nazionale anticorruzione ha reso noto l’aggiornamento 2015 al Piano nazionale anticorruzione. Il documento era molto atteso: dopo un primo periodo di sperimentazione delle “politiche di prevenzione” che hanno visto una produzione consistente di linee guida, orientamenti, determinazioni e pronunce giurisprudenziali, certamente si rendeva necessaria un’azione di sistematizzazione.
In nuovo Piano esordisce affermando la competenza dell’ANAC a seguito della disciplina introdotta dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, recante il trasferimento completo delle competenze sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) all’ANAC, nonché la rilevante riorganizzazione dell’ANAC e l’assunzione delle funzioni e delle competenze della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP). E in apertura evidenzia il potere sanzionatorio dell’Autorità nei casi di omessa adozione del piano, precisando che con quella espressione si intende:
- l’approvazione di un provvedimento puramente ricognitivo di misure, in materia di anticorruzione, in materia di adempimento degli obblighi di pubblicità ovvero in materia di Codice di comportamento di amministrazione;
- l’approvazione di un provvedimento, il cui contenuto riproduca in modo integrale analoghi provvedimenti adottati da altre amministrazioni, privo di misure specifiche introdotte in relazione alle esigenze dell’amministrazione interessata;
- l’approvazione di un provvedimento privo di misure per la prevenzione del rischio nei settori più esposti, privo di misure concrete di attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui alla disciplina vigente, meramente riproduttivo del Codice di comportamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
Viene evidenziata ampiamente la scarsa qualità dei PTPC, precisando, peraltro l’insufficiente individuazione delle misure di prevenzione a causa del ridotto coinvolgimento dei componenti degli organi di indirizzo della “politica” in senso ampio. Diviene, quindi, un obiettivo importante, per l’ANAC, suggerire soluzioni che portino alla piena consapevolezza e condivisione degli obiettivi della lotta alla corruzione e delle misure organizzative necessarie.
Viene rilevato, quindi, esplicitamente che gli organi di indirizzo nelle amministrazioni e negli enti dispongono di competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione ovvero la nomina del RPC e l’adozione del PTPC, precisando che i componenti degli organi di indirizzo possono essere chiamati a rispondere solo in caso di mancata adozione del PTPC, a cui è equiparata, nel regolamento ANAC sull’art. 19 co. 5 lett. b) del d.l. 90/2014, l’assenza di elementi minimi.
Il documento si sofferma, inoltre, sulle modalità di individuazione del responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) evidenziano i “criteri di scelta”, la “posizione di indipendenza dall’organi politico” , i “poteri di interlocuzione e controllo”, il “supporto conoscitivo e operativo”, le “responsabilità” e gli “eventuali referenti”.
Di particolare rilievo è la richiesta di maggiore coinvolgimento degli OIV, anche allo scopo di verificare la coerenza tra la performance e gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa, nonché il richiamo alla integrazione tra l’attività di monitoraggio e l’attività di controllo interno.
Con riferimento alle “aree a rischio” il documento conferma le precedenti e aggiunge:
- la gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; ?
- i controlli, le verifiche, le ispezioni e le sanzioni; ?
- gli incarichi e le nomine; ?
- gli affari legali e il contenzioso. ?
E’ dedicato uno specifico capitolo all’attività di monitoraggio così articolato:
- Monitoraggio PTPC? prescrivendo l’indicazione di modalità, periodicità e relative responsabilità per tutte le fasi di gestione del rischio, al fine di poter intercettare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio.
- Monitoraggio sull’attuazione delle misure auspicando che sia prevista almeno una verifica infrannuale al fine di consentire opportuni e tempestivi correttivi in caso di criticità emerse, in particolare a seguito di scostamenti tra valori attesi e quelli rilevati attraverso gli indicatori di monitoraggio associati a ciascuna misura.
Il documento si conclude con una importate “parte speciale” dedicata alle aree di rischio “contratti pubblici” e “sanità” e con una sezione dal titolo “vigilanza dell’ANAC: priorità e obiettivi”.
Le novità del nuovo PNA saranno affrontate nel corso del seminario "L’aggiornamento e il monitoraggio del piano anticorruzione 2016: adempimenti, responsabilità e tracciabilità", in programma a Roma il 27 e 28 gennaio 2016.
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