Le disposizione che riguardano direttamente o indirettamente le società partecipate dagli Enti locali sono contenute nel Titolo I “Stabilizzazione finanziaria”.
Come accade oramai sempre più spesso, molte disposizioni lasciano spazio a molteplici interpretazioni; è quindi auspicabile che il legislatore intervenga in sede di conversione in legge del decreto per eliminare le imprecisioni e dare maggiore certezza alle previsioni contenute nel decreto.
Di seguito vengono riportate alcune delle principali novità contenute nel D.L. 78/2010 che riguardano le società partecipate dagli Enti locali.
Incarichi negli organi collegiali degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche (art. 6 comma 2)
A decorrere dal 31/05/2010 la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già stati previsti dei gettoni di presenza, questi non possono superare l'importo di € 30 a seduta giornaliera.
Il termine “enti” è estremamente generico e lascia intendere che la norma trova applicazione a tutti quei soggetti (società, consorzi, enti pubblici economici, enti pubblici non economici, associazioni, ecc.) che ricevono comunque contributi dalla pubblica amministrazione, magari anche di ammontare irrisorio. Se tale interpretazione verrà confermata, ci troveremo di fronte ad una norma che imporrà, per esempio, ai membri dell’organo amministrativo ed a quelli del Collegio sindacale di assumersi responsabilità, spesso anche gravose, senza avere la possibilità di ricevere alcun compenso; un norma, quindi, che rischia di essere contraria almeno al principio del buon senso.
La violazione di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 6 determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti interessati sono nulli. Inoltre, gli enti privati che non si adeguano a tale previsione non possono più ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze (ad eccezione della devoluzione del 5 per mille del gettito IRPEF).
Adeguamento degli statuti alle nuove disposizioni (art. 6 comma 5)
Tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, sono tenutI ad adeguare i rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo al 31/05/2010, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti.
Il mancato adeguamento degli statuti nei termini sopra indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli.
La previsione in commento ripropone il tema relativo alla necessità di stabilire i casi in cui un organismo con personalità giuridica di diritto privato può essere considerato “pubblico”. Si ricorda che a livello comunitario vige il principio secondo il quale tutti coloro che operano prevalentemente con risorse pubbliche devono essere considerati organismi pubblici a prescindere dalla forma giuridica che assumono.
Riduzione dei compensi degli amministratori e dei membri del Collegio sindacale (art. 6 comma 6)
I compensi dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale sono ridotti del 10%:
• nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione;
• nelle società possedute in misura totalitaria alla data del 31/05/2010 dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione.
Si ritiene che tale disposizione, ancorché scritta in modo poco chiaro, si applichi anche alle società partecipate totalmente dagli Enti locali, essendo questi ultimi inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione. Tuttavia, la stessa non trova immediata applicazione agli incarichi in corso, ma si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva al 31/05/2010. La disposizione non si applica invece alle società quotate.
Per verificare gli Enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione si veda:
http://www.istat.it/strumenti/definizioni/elenco_amministrazioni_pubbliche/elencoS13.pdf
Aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito e rilascio di garanzie in favore delle società partecipate non quotate (art. 6 comma 19)
Salvo quanto previsto dall'art. 2447 del Codice Civile in caso di perdite d’esercizio che riducono il capitale sociale al di sotto del limite legale, tutte le amministrazioni pubbliche, fra cui i Comuni e le Province (escluse quelle autonome, le Regioni e gli enti del s.s.n.) non possono effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie in favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio, ovvero, che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.
Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società partecipate a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti.
Adeguamento delle politiche delle assunzioni (art. 9 comma 29)
Le società non quotate controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (quindi anche dagli Enti locali) adeguano le loro politiche delle assunzioni alle disposizioni previste dall’art. 9 del decreto legge.
Si richiama l’attenzione sul fatto che, sebbene la disposizione faccia esplicito riferimento alle “politiche assunzionali” e non alle politiche retributive, l’art. 18 comma 2-bis del D.L. 112/2008 stabilisce, fra l’altro, che le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo “adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze”.
Pertanto, sembrerebbe che trovino almeno applicazione anche alle società controllate direttamente o indirettamente dagli Enti locali sia il divieto di superamento per gli anni 2011, 2012 e 2013 del trattamento in godimento nel 2010 (art. 9 comma 1), sia l’obbligo di riduzione dei trattamenti economici complessivi superiori ai 90.000 Euro annui lordi (art. 9 comma 2).
Si ritiene invece che le società controllate direttamente o indirettamente dagli Enti locali non siano tenute ad adeguare le loro politiche delle assunzioni alle altre disposizioni previste dall’art. 9 del decreto legge che fanno riferimento alle amministrazioni centrali.
Riduzione della spesa per il personale (art. 14 comma 9)
In tema di riduzione della spesa per il personale degli Enti locali soggetti al Patto di Stabilità è stato sostituito il comma 7 dell'art. 76 del D.L. 112/2008; il nuovo testo prevede che “E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente». Tale disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.
Si ricorda che l’art. 18 comma 2-bis del D.L. 112/2008 prevede che si applicano alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo i divieti o le limitazioni alle assunzioni di personale previste per le amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001.
Riduzione della spesa per consulenze (art. 6 comma 7)
A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dagli enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
In considerazione del fatto che nella maggior parte dei casi le società partecipate dagli enti locali non risultano inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, la limitazione di cui sopra sembrerebbe non applicarsi a tali società. Tuttavia, si richiama l’attenzione sul fatto che l’art. 18 comma 2-bis del D.L. 112/2008 stabilisce, fra l’altro, che le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo “adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze”.
Il divieto di costituire società per i Comuni con meno di 30.000 abitanti (art. 14 comma 32)
Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31/12/2010 i Comuni mettono in liquidazione le società già costituite al 31/05/2010, ovvero, ne cedono le partecipazioni.
La disposizione di cui sopra non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più Comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti. Questa eccezione permetterà la sopravvivenza di molte società costituite da più Comuni ed implicherà verosimilmente il sostenimento di oneri per la redistribuzione delle partecipazioni fra i soci in modo da farle diventare paritarie o proporzionali al numero degli abitanti (ottenendo così l’effetto esattamente contrario a quello che la norma si prefigge).
I Comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31/12/2010 i predetti Comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite.
La disposizione in commento suscita più di una perplessità.
Innanzitutto, qual è il senso del richiamo all’art. 3 commi 27, 28 e 29, della L. 244/2007? Significa forse che se la società è strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, oppure, se è destinata a svolgere servizi di interesse generale il divieto previsto non trova applicazione?
Inoltre, la disposizione prevede il divieto di “costituire” società. Ma se è vero che nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, un Comune con meno di 30.000 abitanti può acquistare una partecipazione anche totalitaria di una società già costituita che svolga un’attività strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, oppure, che svolga servizi di interesse generale?
Infine, perché un Comune con 29.999 abitanti non può costituire una società ed uno con 30.000 abitanti lo può fare?