Ai sensi dell’art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23/08/2010 – serie generale) per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, dal 07/09/2010, i seguenti soggetti:
- appaltatori;
- subappaltatori;
- subcontraenti della filiera delle imprese;
- concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei;
devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati ad accogliere le movimentazioni finanziarie relative agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. In particolare, il conto corrente dedicato dovrà essere utilizzato per:
- incassare le somme dovute dalla stazione appaltante o comunque le somme riscosse per l’attività svolta nell’ambito dell’appalto pubblico;
- incassare i finanziamenti ottenuti per la realizzazione delle attività previste nell’ambito dell’appalto pubblico;
- pagare dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nell’appalto pubblico;
- effettuare pagamenti destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi previsti nell’appalto pubblico.
I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, di gestori e fornitori di pubblici servizi e quelli relativi al versamento di tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere di importo inferiore o uguale ad € 500, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale (bancomat, carta di credito, assegni, ecc.), fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa.
E’ consentito all’intestatario del conto corrente dedicato di effettuare prelievi da quest’ultimo per il pagamento di spese estranee all’esecuzione dell’appalto pubblico, purché le somme prelevate vengano successivamente reintegrate mediante bonifico bancario o postale.
I bonifici bancari o postali effettuati dall’intestatario del conto corrente dedicato per l’esecuzione dell’appalto pubblico devono riportare (presumibilmente nella causale), in relazione a ciascuna transazione, il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico sottostante. Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante.
Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati devono essere comunicati alla stazione appaltante entro sette giorni dalla loro accensione da parte degli appaltatori, dei subappaltatori, dei subcontraenti della filiera delle imprese e dei concessionari di finanziamenti pubblici anche europei. Nello stesso termine, devono essere comunicate anche le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti.
Dal 07/09/2010, a pena di nullità assoluta, le stazioni appaltanti devono inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi a lavori, servizi e forniture, un’apposita clausola con la quale essi si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sopra illustrati. Inoltre, tali contratti devono prevedere obbligatoriamente la clausola di risolutiva espressa da attivare nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o delle Poste italiane Spa.
L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura territorialmente competente.
La stazione appaltante inoltre è tenuta a verificare che anche nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
L’art. 6 della L. 136/2010 prevede le seguenti sanzioni:
- mancato intervento nelle transazioni delle banche o delle Poste italiane Spa: sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20% del valore della transazione e risoluzione del rapporto contrattuale;
- transazioni eseguite su conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale: sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10% del valore della transazione;
- omessa indicazione del CUP nel bonifico bancario o postale: sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10% del valore della transazione;
- reintegro dei conti correnti dedicati effettuato con modalità diverse dal bonifico bancario o postale: sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5% del valore di ciascun accredito;
- omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi: sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000.
Si segnala inoltre che, fra l’altro, sono state introdotte nuove regole anche in materia di controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali e di identificazione degli addetti nei cantieri.
Ancora molti dubbi riguardano i tempi di applicazione della nuova normativa sopra illustrata. La Legge n. 136/2010 è entrata in vigore il 07/09/2010 e non prevede un periodo transitorio. Pertanto, i nuovi contratti, cioè quelli che verranno stipulati dopo il 07/09/2010, dovranno contenere le clausole previste dalla legge in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, (il momento rilevante per l’applicazione della norma dovrebbe essere costituito dalla sottoscrizione del contratto o, secondo un orientamento consolidato in tema di procedure ad evidenza pubblica, quello della pubblicazione del bando di gara).
Per quanto riguarda invece i contratti già in essere si rileva che sono state date interpretazioni diverse: mentre l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici si è schierata in favore dell’applicabilità delle nuove norme anche ai contratti in essere, il Ministero degli Interni ha recentemente assunto una posizione contraria, auspicando l’applicazione solo ai nuovi appalti. In linea con il Ministero anche l’Ance, Associazione nazionale costruttori edili.