Gaetano Scognamiglio, Presidente PROMO P.A. Fondazione
Il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità e trasparenza nella PA, approvato definitivamente con D.Lgs. dal Consiglio dei Ministri il 15 febbraio scorso, integra in modo rilevante la Legge anticorruzione 190/2012 (di seguito Legge).
Per i Segretari, che negli Enti Locali saranno i naturali responsabili della prevenzione della corruzione, si aggiunge un ulteriore probabile onere. L'art 43 del decreto infatti prevede che il responsabile dell'anticorruzione svolga di norma anche le funzioni di responsabile della trasparenza. In ogni caso il programma triennale della trasparenza costituirà logicamente (di norma, secondo l'art. 10 del decreto) una sezione del piano di prevenzione della corruzione.
In questo quadro occorre prepararsi per tempo per affrontare le molte problematiche da affrontare e le responsabilità che potranno derivare da errori, omissioni o ritardi nell'applicazione della complessa normativa.
Vero è che per quanto riguarda gli Enti Locali (e anche le Regioni e le Province autonome) bisogna riferirsi agli adempimenti specifici e ai relativi termini che saranno decisi dalla Conferenza Unificata, che dispone di 120 giorni dal 28/11/2012, data di entrata in vigore della Legge, per provvedere (comma 60 dell'articolo 1). Conseguentemente parrebbe opportuno attendere il completamento del quadro normativo di riferimento prima di assumere la titolarità del ruolo, perché da quel momento decorreranno comunque le responsabilità previste dal comma 12 dell'art. 1 della Legge.
Non a caso risulta che la CIVIT a suo tempo (29/11/2012) abbia sollecitato la nomina del responsabile ai Ministri e ai Presidenti degli Enti pubblici nazionali, ma non ai vertici degli Enti Locali e delle Regioni. Nomina per la quale del resto la Legge non prevede un termine.
In ogni caso, come si è detto, è opportuno da parte dei Segretari prepararsi ad assumere il ruolo pur nelle more della formale investitura. L'attività preparatoria è essenziale per non correre il rischio di diventare un capro espiatorio in mancanza di risorse indispensabili a esercitare effettivamente la funzione.
In proposito vale la pena di sottolineare cinque punti:
1) innanzitutto "considerato il delicato compito organizzativo e di raccordo che deve essere svolto dal responsabile della prevenzione, le Amministrazioni devono assicurargli un adeguato supporto, mediante assegnazione di appropriate risorse umane, strumentali e finanziarie, nei limiti della disponibilità di bilancio" (vedi circ. 1/2013 DFP, 2.3);
2) è illusorio poi e conseguentemente pericoloso, ipotizzare che il Segretario possa svolgere il ruolo senza una sostanziale e convinta condivisione dei responsabili ai vari livelli, che conseguentemente devono essere sensibilizzati attraverso idonei processi partecipativi, anche perché "il responsabile ex lege n. 190 non deve essere visto dai colleghi e collaboratori come un persecutore ed i rapporti devono essere improntati alla massima collaborazione" (vedi circ. citata 1.2). Esemplare in proposito è quanto attivato dal Comune di Bologna. L'alternativa è che il ruolo venga svolto in modo difensivo e si concretizzi in una funzione di imbuto, con riflessi negativi sui processi di semplificazione e di contenimento dei tempi;
3) l'appropriatezza delle funzioni assegnate al Segretario va inoltre intesa "non solo da un punto di vista quantitativo ma anche qualitativo, dovendo assicurare la presenza di adeguate professionalità, che dovranno peraltro essere destinatarie di specifica formazione" (vedi circ. citata, 2.3). Formazione che naturalmente andrà estesa nei confronti dei responsabili delle aree a rischio e del rimanente personale (art.1, c.9, lett. a, c.10, lett. c della Legge);
4) va poi operato un raccordo fra la Legge e il D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012 sul rafforzamento dei controlli interni negli Enti Locali. In proposito va sottolineato che fra le attività di prevenzione e repressione della corruzione (non tipicizzate, almeno fino all'approvazione del piano triennale), ve ne è sicuramente una espressamente prevista e già operante, che è quella del controllo successivo di regolarità amministrativa, introdotto dall'art. 147 del TUEL, non a caso attribuito ai Segretari;
5) infine – ma non in ordine di importanza – i nuovi adempimenti per tradursi nella realtà dovranno essere accompagnati da una ingegnerizzazione delle procedure, sostenuta da una infrastruttura informatica, che ne consenta tracciabilità, velocità di esecuzione e visibilità per rispondere ai nuovi standards della trasparenza.
Niente accadrà in concreto peraltro se i vertici politici non si renderanno conto che i nuovi onerosi adempimenti non rappresentano un corollario o un'appendice alla normale attività ma ne costituiscono ora il baricentro. Purtroppo l'ipocrisia istituzionale delle riforme a costo zero non ha consentito di finanziare innovazioni di questa portata. Bisognerà perciò fare spazio, nei pur drammatici bilanci, per reperire le risorse necessarie per l'informatizzazione e la formazione e non ultime – ma sono le minori – quelle per il "riconoscimento dei risultati conseguiti (in base alle risorse disponibili del fondo), mediante la retribuzione di risultato" ( circ. citata, 1.2).
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