Alessandro Manetti, Responsabile Scientifico CE.S.PA. – Centro Studi Partecipate
La sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016 ha dichiarato l’illegittimità di alcuni articoli della Legge 124/2015, la c.d. Legge delega Madia di riforma della Pubblica Amministrazione.
Fra gli articoli dichiarati incostituzionali è ricompreso anche l’art. 18, cioè la norma in attuazione della quale è stato emanato dal Governo il D.Lgs. 175/2016 “Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica”.
L’illegittimità costituzionale dell’art. 18 è stata dichiarata nella parte in cui prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi “previo parere”, anziché “previa intesa”, in sede di Conferenza Unificata.
Al punto 9 della richiamata sentenza, la Corte afferma che “Le pronunce di illegittimità costituzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l’effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione”.
Quindi, in sostanza, la Corte Costituzionale interverrà sul D.Lgs. 175/2016 solo se verrà impugnato.
Pertanto, per tale decreto e per gli altri già in vigore, il Governo potrà procedere ad acquisire l’intesa in sede di correttivo. Nelle more dell’attivazione della procedura per la ricerca dell’intesa, gli adempimenti e le scadenze contenute nei medesimi decreti rimangono comunque in vigore e devono essere rispettate.
Da ciò consegue che, salvi eventuali slittamenti del termine per effetto di nuove disposizioni di legge, tutte le società in controllo pubblico già costituite alla data del 23/09/2016 dovranno adeguare i propri statuti alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 175/2016 entro il 31/12/2016.
Sebbene il D.Lgs. 175/2016 non preveda alcuna sanzione per l’eventuale mancato adeguamento entro tale data, si ritiene che, quantomeno, l’organo amministrativo sia tenuto ad elaborare ed inviare alle Amministrazioni pubbliche socie una proposta di statuto che recepisca le disposizioni del Testo Unico entro un termine congruo per fare in modo che gli organi deliberanti delle stesse (Consigli comunali nel caso dei Comuni) possano approvare il nuovo statuto entro il 31/12/2016 e, comunque, prima della sua definitiva approvazione da parte dell’Assemblea della società.
Si evidenzia che alcuni commentatori hanno recentemente sostenuto che l’adeguamento dello Statuto, qualora non preveda una significativa modifica dell’oggetto sociale, non debba essere preventivamente approvato dall’organo deliberante dell’ente controllante (così come previsto dall’art. 7, comma 7, let. a) del Testo Unico). Tale posizione non è ritenuta condivisibile, in quanto: i) le modifiche da apportare allo Statuto implicano in molti casi anche scelte organizzative significative (come, per esempio, la possibilità di aprire la compagine societaria ad eventuali soci privati; (ii) l’esercizio del “controllo analogo” o, comunque, del “controllo” da parte dei soci si manifesta anche con l’approvazione preventiva degli atti fondamentali delle società pubbliche.