Gli effetti del referendum del 12 e 13 giugno sulla gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica – Note brevi

L’esito del referendum del 12 e 13 giugno ha modificato profondamente la governance dei servizi pubblici. L’art. 23 bis della Legge 133/08, abrogato in tutti i suoi 12 commi, non riguardava infatti soltanto la gestione delle risorse idriche, ma anche il trasporto locale (autobus, tram, metropolitane), i rifiuti e tutti gli altri servizi pubblici di rilevanza economica.
La volontà popolare ha interrotto un processo di riforma e liberalizzazione dei servizi pubblici che, se pur faticosamente e tra molte difficoltà, negli ultimi anni si era concretizzato nell’art. 23 bis (che era stato poi profondamente modificato dalla Legge 166/09, la cosiddetta riforma Fitto-Ronchi) e nel relativo regolamento attuativo (il  D.P.R. 168/10). Le norme abrogate avevano l’obiettivo di ridurre drasticamente gli affidamenti diretti delle gestioni del Servizi pubblici locali a società in house, promuovendo una nuova stagione di gare per affidare i servizi ad imprenditori privati o a società miste partecipate anche dai privati.
 
Con l’abrogazione dell’art. 23 bis le gestioni in house tornano ad essere (nuovamente) la modalità ordinaria per l’affidamento della gestione dei servizi pubblici. Infatti, a livello normativo, il settore è al momento regolato dai regolamenti Europei per i diversi servizi (ad esempio dal Regolamento Europeo n. 1370 del 2007 per il trasporto locale), mentre non rivive l'art 113 del Testo Unico degli Enti Locali (l'istituto della reviviscenza è stato espressamente escluso dalla Corte Costituzionale). Le norme in vigore tornano a consentire sia l’affidamento in house (ad aziende pubbliche controllate al 100%), sia l’affidamento a privati o a società miste o quotate tramite gara. I contratti in essere relativi alle gestioni in house, quindi, continueranno ad essere pienamente efficaci anche dopo il 31/12/11, data in cui, secondo quanto disposto dall’abrogato art. 23 bis, i servizi affidati direttamente avrebbero perso di efficacia. Unico affidamento che non ha copertura normativa riguarda le società quotate che hanno avuto l’affidamento del servizio senza gara: per queste è possibile ipotizzare un intervento normativo dedicato.
 
 
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