A 15 giorni dalla scadenza prevista per l’adeguamento degli Enti Locali al dettato del D. Lgs. 150/2009, la delibera n. 121/2010 di CIVIT emanata in data 9 dicembre, chiarisce che "considerato che l’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, non trova applicazione ai comuni (stante il mancato rinvio disposto dall’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009), la Commissione ritiene che rientri nella discrezionalità del singolo Comune la scelta di costituire o meno l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)".
Il dettato della delibera CIVIT non stupisce, perchè oramai siamo abituati all’andamento dialettico tra legislatore e interpreti, e tuttavia la delibera mentre da un lato, appare come una manna per gli Enti, che in questi giorni stanno redigendo gli atti dovuti per l’adeguamento , tali Enti, infatti, si sentiranno sicuramente sollevati da un’incombenza che poneva più nodi da sciogliere che chiarezza, dall’altro lato, rovescia il problema su chi già si era adeguato.
Si sentiranno forse un po’ beffati quanti, più zelanti degli altri, hanno già nominato l’OIV, per questi si apre una nuova scelta tra l’adeguarsi al dietrofront dell’adeguamento,oppure a continuare sulla strada intrapresa.
In una situazione abbastanza confusa come questa, molti si stanno chiedendo se uscirà una proroga del termine nel cd. milleproroghe in calendario alla Camera e cosa succederebbe se gli Enti non si adeguassero entro il 31/12/2010, non avendo terminato o – in alcuni
casi più neppure iniziato – la predisposizione degli atti.
casi più neppure iniziato – la predisposizione degli atti.
Molto probabilmente la proroga non ci sarà, perchè in realtà non ce n’è bisogno, oramai è pacifico che per gli Enti locali il termine del
31/12/2010 sia da considerarsi ordinatorio e non perentorio, dal momento in cui la predisposizione del PEG, completo degli indicatori
della performance, e del manuale della performance, interno o esterno al PEG che sia, segue il ciclo di approvazione del bilancio, e quindi,
i documenti saranno definiti in molti casi nei primi mesi dell’anno a seguito dell’approvazione del bilancio il 31/12.
31/12/2010 sia da considerarsi ordinatorio e non perentorio, dal momento in cui la predisposizione del PEG, completo degli indicatori
della performance, e del manuale della performance, interno o esterno al PEG che sia, segue il ciclo di approvazione del bilancio, e quindi,
i documenti saranno definiti in molti casi nei primi mesi dell’anno a seguito dell’approvazione del bilancio il 31/12.
La sanzione (l’applicazione anche agli Enti Locali delle norme valide a livello statale) non scatterà se l’ente si adeguerà diciamo in modo
tempestivo, ma coerente con le tempistiche dell’attività interne di programmazione e controllo.
tempestivo, ma coerente con le tempistiche dell’attività interne di programmazione e controllo.