Nessuna proroga delle scadenze previste dal D.Lgs. 175/2016 da parte del Decreto Milleproroghe

Alessandro ManettiResponsabile Scientifico CE.S.PA. – Centro Studi Partecipate

 

Contrariamente a quanto inizialmente previsto, il Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 (il c.d. "decreto milleproroghe"), pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 304 del 30/12/2016, non contiene alcuno slittamento dei termini previsti dal Testo Unico delle società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 175/2016).
 
Pertanto:
  • il termine per l'adeguamento degli statuti delle società in controllo pubblico alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016 resta confermato al 31/12/2016 (quindi, termine già scaduto): al riguardo, sebbene non sia stata prevista dal legislatore alcuna sanzione specifica per il mancato adeguamento entro tale data, è opportuno che l’organo amministrativo si attivi prima possibile in modo da evitare eventuali azioni di responsabilità;
  • resta confermato al 23/03/2017 il termine entro il quale le società in controllo pubblico si devono adeguare alla previsione contenuta all'art. 11, comma 8 del Testo Unico, secondo la quale gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti e che, qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, hanno l’obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza;
  • resta confermato al 23/03/2017 anche il termine entro il quale le Amministrazioni pubbliche devono effettuare la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del Testo Unico, individuando quelle che devono essere alienate in quanto: (i) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 del T.U., (ii) ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del T.U., (iii) non sono riconducibili ad una delle categorie previste all’art. 4, commi 1, 2, 3 del T.U.;
  • resta confermato al 23/03/2017 il termine entro il quale le società a controllo pubblico devono effettuare la ricognizione del personale in servizio, finalizzata ad individuare eventuali eccedenze di personale;
  • infine, resta fermo al 23/03/2017 anche il termine entro il quale dovrà essere adottato il D.P.C.M. con il quale saranno definiti i criteri in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l’Assemblea della società pubblica potrà disporre che la stessa, anziché da un Amministratore Unico, sia amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal Codice Civile.

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