Il rinvio al prossimo 15 aprile dell’obbligo di utilizzare esperti indipendenti nelle commissioni di gara, così come previsto nel codice dei contratti è stato giustificato con la motivazione che gli iscritti risulterebbero insufficienti a coprire tutte le potenziali richieste. Lo scarso numero delle iscrizioni, che si stimava dovesse essere molto più alto è stato inoltre attribuito alle attese di cambiamento della normativa che avrebbe fatto affievolire l’interesse da parte dei possibili candidati, che si sarebbero messi in stand by in attesa di verificare l’impatto delle prospettate modifiche della norma.
Si tratta di motivazioni plausibili ma bisogna ricordare che al 10 settembre, data fissata nella Delibera ANAC 18 luglio 2018, n. 648 per l’avvio delle iscrizioni all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici vi erano delle criticità irrisolte che probabilmente hanno contribuito in modo determinante a rendere meno appetibile l’iscrizione.
Fra queste il parziale mancato adeguamento delle linee guida n. 5 al parere del Consiglio di Stato n. 2163 del 19/10/2017 relativo alla separazione fra esperti interni ed esterni. A questo si aggiungevano i problemi legati alla sospensione, a seguito dell’ordinanza del TAR Lazio 2 agosto 2018 n. 4710, dei minimi di tariffa di cui al D.M. 12/02/2018 con la conseguente facoltà degli enti di scegliere, in piena autonomia, come per altro stabilito al comma 10 dell’art. 77 del Codice dei contratti , senza alcun limite il compenso minimo, e ciò in contrasto con la sentenza del Consiglio di Stato n. 4780 del 2 agosto 2018 con cui veniva accolto il ricorso presentato da un architetto contro una precedente decisione di primo grado concernente il compenso per un incarico di componente di commissione di gara . Ha sicuramente pesato infine la discriminazione tra liberi professionisti e dipendenti della pubblica amministrazione, che ai sensi dall’art. 77, comma 10 e dall’art. 1, comma 2 del D.M. 12/02/2018, se svolgono la funzione di componente della commissione giudicatrice in favore della stazione appaltante di appartenenza, non devono corrispondere la tariffa di iscrizione di 168,00 euro.
In attesa che le modifiche al codice attese nella legge di conversione del decreto semplificazioni facciano chiarezza, vi è il dato oggettivo che la crescita di una incerta e instabile regolamentazione pur soft che sia (e spesso non lo è) si riflette in modo esponenziale sulle complessità applicative, su quelle interpretative e sui conseguenti contenziosi, facendo rimpiangere ormai a molti la mancanza di un regolamento attuativo del codice.
Gaetano Scognamiglio, Presidente PROMO P.A. Fondazione
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