Nuove regole per gli appalti pubblici sotto soglia

Ioletta Pannocchia, Direttore generale PROMO P.A. Fondazione


Il 15 marzo sono entrate in vigore le nuove Linee guida Anac n. 4 sulle "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" che, secondo una stima di PROMO PA Fondazione sui dati dell'Osservatorio regionale sui contratti in Toscana, riguarderebbero 5.000 procedure di gara (contratti aggiudicati), per un importo di 723 milioni di euro, su un totale di 8.245 procedure di affidamento di importo pari o superiore ai 40mila euro avviate, che ammontano a circa 5 miliardi di euro.
 
Una delle principali novità riguarda l'attuazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti (art. 36 c.1 D.Lgs. 50/16), con riferimento all'affidamento precedente, di una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, nella stessa categoria di opere nello stesso settore di servizi, in linea peraltro con la recente sentenza del Tar Toscana 17/2018. Il principio comporta il divieto di invito ad una nuova procedura nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.
 
La rotazione non si applica se il nuovo affidamento avviene tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione, né per gli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, purché la scelta sia motivata nella determinazione a contrarre.

Rispettando una serie di dovute cautele tese a non aggirare il principio, la stazione appaltante può suddividere gli affidamenti in fasce di valore economico, in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia. Il rispetto del principio di rotazione fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente, non siano vietati, ma abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente, con riferimento alla particolare struttura del mercato, alla assenza di alternative, al grado di soddisfazione maturato, alla competitività del prezzo offerto rispetto alla media di mercato, tenendo conto anche dell'aspettativa, sull'affidabilità dell'operatore economico e sull'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.
 

Scarica le nuove Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate al Decreto correttivo


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