Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni per le società “in house”

Alessandro Manetti, Responsabile Scientifico CE.S.PA. – Centro Studi Partecipate
 

1. OBBLIGO DI TRASMISSIONE DEI DATI SUGLI APPALTI ALL’AVCP

Secondo l’art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 (c.d. “Anticorruzione PA”) tutte le “stazioni appaltanti”, quindi anche le società pubbliche limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, sono tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale le informazioni relative agli appalti effettuati ed a trasmettere all’AVCP a cadenza annuale tali informazioni, per finalità di controllo e di ulteriore pubblicità.

L’AVCP ha fornito dei primi chiarimenti con la deliberazione n. 26 del 22/05/2013 e con il comunicato stampa del 13/06/2013.

L’obbligo di pubblicazione dei dati sul sito web riguarda tutte le procedure d’appalto il cui bando è stato pubblicato a partire dall’01/12/2012, ovvero, le cui lettere d’invito/richieste di presentazione d’offerta siano successive a tale data.

Le informazioni da pubblicare sono le seguenti:

  • CIG rilasciato dall’AVCP;
  • struttura proponente: denominazione e codice fiscale della stazione appaltante;
  • oggetto del bando (come identificato dal CIG);
  • procedura di scelta del contraente;
  • elenco degli operatori economici partecipanti in caso di procedura aperta / elenco degli operatori economici invitati a presentare un’offerta in caso di procedura negoziata o ristretta (denominazione, codice fiscale e ruolo in caso di partecipazione in R.T.I.);
  • aggiudicatario (denominazione, codice fiscale e ruolo in caso di partecipazione in R.T.I.);
  • importo dell’aggiudicazione (al lordo degli oneri per la sicurezza ed al netto dell’IVA);
  • tempi di completamento (data di effettivo inzio lavori, servizi o fornitura e data di ultimazione degli stessi, da intendersi come la data di ultimazione contrattualmente prevista ed eventualmente prorogata o posticipata da successivi contratti integrativi);
  • importo delle somme liquidate (al netto dell’IVA): si tratta delle somme erogate ogni anno dalla stazione appaltante all’appaltatore, incrementate di anno in anno fino alla conclusione dell’appalto.

La pubblicazione delle informazioni deve essere effettuata in formato aperto, secondo una struttura definita dall’AVCP con il CIVIT, che doveva essere resa nota entro il 31/05/2013.
Dalla lettura della norma e dei primi chiarimenti forniti dall’AVCP non è chiaro se la pubblicazione debba essere fatta una volta all’anno o in modo continuativo. Ritengo che questa seconda modalità sia da preferire, in quanto più coerente con la ratio della norma.

Per quanto riguarda l’obbligo di trasmissione delle informazioni sugli appalti all’AVCP, l’art. 1 comma 32 della L. 190/2012 prevede che entro il 31 gennaio di ogni anno devono essere trasmesse all’Autorità le informazioni relative all’anno precedente. Per quanto riguarda le informazioni del 2012 (solo dicembre) il termine inizialmente previsto è stato posticipato al 31/01/2014, andando pertanto a coincidere con la trasmissione delle informazioni relative al 2013.

Dalla lettura della circolare n. 26 del 22/05/2013 emerge che la trasmissione delle informazioni riguarda solo i contratti d’importo fino a € 40.000, in quanto per quelli d’importo superiore l’obbligo di trasmissione delle informazioni è già assolto con le comunicazioni telematiche obbligatorie all’Osservatorio dei Contratti Pubblici. Su questo aspetto saranno tuttavia necessari ulteriori chiarimenti dell’Autorità.

Lo slittamento del termine per la prima trasmissione dei dati è un chiaro segnale di come l’AVCP dovrà intervenire nuovamente per chiarire meglio molti aspetti del nuovo obbligo a carico delle stazioni appaltanti. Nel frattempo è opportuno che queste predispongano una procedura interna per la raccolta dei dati e delle informazioni sopra indicate.

2. OBBLIGO DI PUBBLICITA’, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI

Con il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 è stata riordinata la disciplina relativa agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni delle pubbliche amministrazioni.

L’art. 11 “Ambito soggettivo di applicazione” di tale decreto prevede che per “pubbliche amministrazioni” s’intendono tutte le amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001; alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e alle società da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile (società partecipate indirette) si applicano, limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, le disposizioni dell’art. 1, commi da 15 a 33, della L. 190/2012 (c.d. “Anticorruzione PA”).

Si può quindi ragionevolmente affermare, salvo successiva diversa interpretazione delle Autorità competenti, che le disposizioni del D.Lgs. 33/2013 non si applicano alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle previste all’art. 26 relative agli “obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati”; a tale riguardo, si ricorda che un obbligo del tutto analogo, previsto dall’art. 18 “Amministrazione aperta” del D.L. 83/2012 (c.d. “Decreto Crescita”), era stato esteso anche alle società “in house”. L’art. 18 è stato abrogato dall’art. 53 comma 1 let. t del D.Lgs. in commento.

Oltre all’obbligo di pubblicazione e trasmissione dei dati relativi agli appalti visto in precedenza, fra le previsioni di cui all’art. 1, commi da 15 a 33, della L. 190/2012, a cui le società partecipate direttamente dalle pubbliche amministrazioni e le società controllate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile da tali società (società partecipate indirettamente dalle pubbliche amministrazioni) sono tenute ad adeguarsi, si segnalano le seguenti:

  • obbligo di pubblicare sul sito web istituzionale:

– le informazioni relative ai procedimenti amministrativi, nel rispetto delle disposizioni sul segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali;
– i risultati del monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali;
– i bilanci ed i conti consuntivi (bilancio di previsione per le società che lo approvano e bilancio d’esercizio per tutte);
– i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini, secondo schemi tipo predisposti dall’AVCP;
– l’indirizzo di posta elettronica a cui il cittadino può rivolgersi per trasmettere istanze e ricevere informazioni sui provvedimenti e procedimenti amministrativi che lo riguardano;

  • nomina degli arbitri per la risoluzione di controversie in cui è parte la società pubblica secondo princìpi di pubblicità e rotazione.

 


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