Quale scadenza per il piano di prevenzione della corruzione degli Enti Locali?

Gaetano Scognamiglio, Presidente PROMO P.A. Fondazione

Avvicinandosi il 31 marzo molti Segretari si pongono il problema se debbasi approvare entro quel termine il piano locale di prevenzione della corruzione o se almeno lo si debba predisporre.

A mio avviso la risposta non può che essere negativa per tre ordini di motivi:

  • il primo di carattere testuale discende dal comma 60 dell’ art. 1 della legge, dove si afferma che per quanto riguarda gli Enti Locali (e anche le Regioni e le Province autonome) bisogna riferirsi agli adempimenti specifici e ai relativi termini che saranno decisi dalla Conferenza Unificata, che dispone di 120 giorni dal 28.11.2012, data di entrata in vigore della Legge per provvedere. Trattandosi di termine ordinatorio che non prevede l’attivazione del regime generale (termine del 31 marzo) in caso di sforamento, bisogna comunque attendere le indicazioni della Conferenza unificata;
  • l’altro motivo discende dalla conforme interpretazione adottata da Dipartimento della Funzione Pubblica e CIVIT. Il primo, confermando che per gli Enti Locali e le Regioni si applica il comma 60, precisa che (pag. 4 della circ. 1/2013) “in sede di Conferenza Unificata saranno valutate le eventuali misure di flessibilità, compresa l’indicazione dei termini per  gli adempimenti, per le autonomie territoriali, finalizzati soprattutto a tener conto delle specificità organizzative delle diverse realtà amministrative”.
    L’interpretazione è confermata dalla Presidente della CIVIT che nella nota inviata al Ministro della Pubblica Amministrazione su conforme decisione del 3 gennaio della Commissione si riferisce al “differimento al 31 marzo 2013 , operato dalla Legge 221/12, del termine per l’adozione del Piano di prevenzione della corruzione da parte delle amministrazioni centrali…”, escludendo dunque che detto termine valga per le amministrazioni locali;
  • l’ultimo motivo di carattere logico – per quei Segretari che temono che a prescindere dal termine di adozione spetti comunque loro di predisporre il Piano per non incorrere nelle sanzioni previste dalla lett. a del comma 12 dell’art. 1 della Legge – è che mancano i presupposti per l’adozione del Piano e cioè le indicazioni della Conferenza Unificata e il Piano nazionale, che deve ancora essere varato dal Dipartimento della Funzione Pubblica e approvato dalla Commissione e le cui linee guida – nei termini  che saranno decisi dalla Conferenza – gli Enti Locali dovranno rispettare ai sensi del comma 6 dell’art.1 della Legge.

Naturalmente il problema si pone solo per i Segretari già nominati responsabili  e cioè ad oggi, dai dati CIVIT, circa 450 Segretari dei  Comuni e 18 delle Province. Non a caso quindi una piccola minoranza perché come si è visto per gli Enti Locali mancano i provvedimenti attuativi di riferimento, talché  la CIVIT a suo tempo (29.11.2012) ha sollecitato la nomina del responsabile ai Ministri e ai Presidenti degli Enti pubblici nazionali, ma non – ovviamente, per la mancanza dei presupposti – ai vertici degli Enti Locali e delle Regioni.

 


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