Le modifiche del Decreto liberalizzazioni (D.L. 1/12) alla disciplina dei SPL a rilevanza economica

Alessandro Manetti, Dottore Commercialista, Consulente e Responsabile Scientifico CE.S.PA. Centro Studi Partecipate
 

Con il recente D.L. 24/01/2012, n. 1 (G.U. n. 19 del 24/01/2012), noto anche con il nome di “Cresci Italia”, il Governo ha ribadito la propria intenzione di non stravolgere la disciplina dei servizi pubblici locali a rilevanza economica che era stata varata la scorsa estate con l’approvazione del D.L. 13/08/2011, n. 138 (convertito in L. 14/09/2011, n. 148), preferendo invece apportare solo alcune modifiche che dovrebbero ulteriormente favorire la liberalizzazione di tali servizi, pur nel rispetto dei risultati del referendum del 12-13 giugno 2011.

Da una prima analisi dell’art. 25 “Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali” del D.L. 1/2012, è possibile evidenziare principalmente le seguenti novità:

1.    entro il 30/06/2012 le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano devono organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, di dimensione non inferiore a quella del territorio provinciale e tale da consentire il conseguimento di economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio;

2.    a partire dal 2013 l'affidamento dei SPL mediante procedura ad evidenza pubblica costituirà un elemento di valutazione della virtuosità di un ente, ai sensi dell'art. 20 c. 3 del D.L. 98/2011;

3.    il termine per l’emanazione del previsto decreto interministeriale necessario a dare concreta attuazione alla riforma approvata la scorsa estate è stato posticipato al 31/03/2012; pertanto, fino a tale data, gli Enti locali non riceveranno le indicazioni necessarie per avviare l’attività di verifica della realizzabilità di una gestione concorrenziale dei SPL a rilevanza economica e per la predisposizione della conseguente delibera quadro prevista all’art. 4 comma 2 del D.L. 138/2011;

4.    gli enti territoriali con popolazione superiore ai 10.000 abitanti potranno adottare la suddetta delibera quadro previo parere obbligatorio dell'AGCM, che è tenuta a pronunciarsi entro 60 giorni. L'invio all'AGCM dello schema di delibera quadro deve essere effettuato per la prima volta entro il 13/08/2012 e poi, periodicamente, secondo i rispettivi ordinamenti degli Enti interessati. La delibera quadro deve comunque essere adottata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi, entro 30 giorni dal parere dell’AGCM; in assenza della deliberazione l’Ente locale non può attribuire diritti di esclusiva;

5.    il limite di valore economico che consente di affidare direttamente un SPL ad una società “in house” scende da € 900.000 ad € 200.000 annui (presumibilmente IVA esclusa);

6.    relativamente al periodo transitorio, sono stati posticipati i termini di cessazione degli affidamenti di SPL in essere alla data del 13/08/2011 che risultano non conformi alle disposizioni vigenti. In particolare:
–    il termine di cessazione degli affidamenti diretti di valore economico superiore ad € 200.000 annui che non rientrano nei casi previsti dall’art. 4 c. 32 lett. b), c) e d) è stato posticipato dal 31/03/2012 al 31/12/2012; inoltre, è stata prevista una deroga di ulteriori tre anni per quelle società affidatarie dirette che entro 31/12/2012 avranno concluso un processo di integrazione operativa di preesistenti gestioni dirette o “in house”, tale da farle diventare gestore unico del servizio a livello di ambito o di bacino territoriale ottimale;
–    il termine di cessazione degli affidamenti diretti a società miste con socio privato scelto con gara, ma al quale non sono stati affidati compiti operativi, è stato posticipato dal 30/06/2012 al 31/03/2013;

7.    il bando di gara relativo alla procedura ad evidenza pubblica per l’attribuzione di diritti di esclusiva deve contenere anche l’impegno del soggetto gestore a conseguire economie di gestione con riferimento all’intera durata dell’affidamento e prevede, tra gli elementi di valutazione dell’offerta, la misura di tali economie e la loro destinazione alla riduzione delle tariffe ed al finanziamento di processi di efficientamento relativi al personale;

8.    è stato previsto l’obbligo per i gestori di SPL a rilevanza economica, siano essi pubblici o privati, di assicurare l’integrale e regolare prosecuzione delle attività anche oltre la scadenza prevista, fino al subentro del nuovo gestore, e comunque, in caso di liberalizzazione del settore, fino all’apertura del mercato alla concorrenza, senza possibilità di ottenere indennizzi o compensi aggiuntivi;

9.    i concessionari e gli affidatari di SPL saranno tenuti a fornire agli Enti locali ogni informazione necessaria per definire i bandi di gara relativi ai servizi gestiti; il ritardo nella comunicazione oltre il termine di 60 giorni dalla richiesta e la comunicazione di informazioni false sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 5.000 ad un massimo di  € 500.000;

10.    viene fatta chiarezza sui comportamenti che gli Enti locali dovranno tenere nei confronti delle loro “aziende speciali” e delle “istituzioni”; con una modifica all’art. 114 del TUEL, infatti, è stato previsto che, a decorrere dal 2013, le aziende speciali e le istituzioni:
–    sono assoggettate al patto di stabilità interno, secondo le modalità che saranno definite con un decreto interministeriale che dovrà essere emanato entro il 30/10/2012;
–    devono iscriversi e depositare entro il 31/05 di ogni anno i propri bilanci presso il Registro delle Imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative  della  C.C.I.A.A. di riferimento;
–    sono soggette alle disposizioni del D.Lgs. 163/2006;
–    devono osservare le disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali i divieti o le limitazioni alle assunzioni di personale, il contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze anche degli amministratori;
–    sono soggette agli obblighi ed alle limitazioni previste per la partecipazione societaria degli enti  locali.

Gli Enti locali sono chiamati a vigilare sull’osservanza di tali previsioni da parte delle aziende speciali e delle istituzioni ed è stato esplicitamente previsto che sia il Consiglio dell’Ente ad approvare annualmente i bilanci di previsione e quelli d’esercizio di tali organismi partecipati. Pertanto, le aziende speciali e le istituzioni sono state di fatto assimilate alle società commerciali, con tutto ciò che ne consegue;

11.    al servizio di trasporto ferroviario regionale si applicherà la disciplina dettata dall’art. 4 del D.L. 138/2011; tuttavia, sono stati fatti salvi, fino alla scadenza naturale dei primi sei anni di validità, gli affidamenti ed i contratti di servizio già deliberati o sottoscritti in conformità all'art. 5 del Regolamento CE n. 1370/2007 e dell'art. 61 della L. 99/2009.
 

 
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