Ciro D'Aries e Stefano Glinianski
Articolo pubblicato sul Sole 24 Ore Quotidiano Enti Locali & PA del 17/10/2016
Sicuramente un termine così stretto per l'aggiornamento degli statuti delle società a controllo pubblico, che non rivestano la qualifica di società mista, non sembra essere giustificato.
Il primo comma dell'articolo 26 del nuovo Testo unico impone l'adeguamento degli statuti entro la fine di quest'anno, mal collegandosi con le altre scadenze previste dallo stesso decreto legislativo, in primis con il termine dei sei mesi per la presentazione della revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'articolo 24, che scade il 23 marzo del prossimo anno. Infatti, prima dell'aggiornamento degli statuti, occorrerà procedere con un'attenta analisi circa il mantenimento o meno delle partecipate ovvero con la previsione di procedure comunque di «razionalizzazione» laddove si dovesse incorrere nelle limitazioni e restrizioni di cui agli articoli 20 e 24 del testo unico.
Tanto valeva, quindi, arrivare un po' più in là per l'aggiornamento degli statuti delle società "superstiti", anche perché non necessariamente occorre che le novelle statutarie di una società decorrano dal 1° gennaio del nuovo anno, ma tranquillamente possono essere applicate in corso d'esercizio.
Anche il Dpcm previsto e atteso entro i sei mesi dall'entrata in vigore del Tu ai fini della specificazione della composizione degli organi amministrativi delle società pubbliche – ex articolo 11 – non aiuta a garantire la formulazione definitiva degli statuti salvo fare delle previsioni "allargate", comprendendo tutte le eventuali variabili possibili in termini di forma di governo societario (amministratore unico ovvero consiglio di amministrazione composto da 3 o da 5 membri!).
Ora, al di là di una plausibile proroga del, occorre valutare in che modo procedere all'adeguamento degli statuti e quali procedure seguire per l'adozione della nuova versione degli stessi.
Circa l'iter da seguire occorre che gli enti soci – che costituiscono l'organo volitivo delle società partecipate a cui è devoluta l'approvazione dei nuovi statuti – procedano da subito – anticipando pertanto la scadenza del 23 marzo – a ipotizzare quali società partecipate devono subire gli effetti della "razionalizzazione" e quali società superstiti necessitano dell'adeguamento dello statuto. È evidente che se per una società l'ente socio dovesse decidere per la sua messa in liquidazione piuttosto per la vendita delle quote, non si comprende quale necessità possa esserci di aggiornare i relativi statuti.
La proposta di adozione del nuovo statuto, prima che arrivi in assemblea della società interessata, deve passare in consiglio comunale ai sensi dell'articolo 7 del testo unico, anche se non espressamente esplicitato nell'ultimo comma dello stesso.
Considerando i tempi lunghi che tale iter possa richiedere, è evidente che per rispettare la scadenza di fine anno occorrerà da subito metter mano alla ipotesi di revisione straordinaria delle partecipazioni e valutare le modifiche da apportare agli statuti delle società, in modo che entro novembre il tutto sia definito a livello di ente socio.
Circa il contenuto delle modifiche e di adeguamento da apportare, segnaliamo principalmente:
- la necessità di esplicitare le circostanze che confermino la situazione del controllo analogo, approfittando per verificare anche le varie clausole statutarie che non siano in contrasto – ma conformi – a tale principio comunitario (es. poteri dell'organo amministrativo, decisioni da riservare all'assemblea dei soci, i flussi informativi da assicurare, previsione o meno di soci privati e relative prerogative, eccetera);
- la precisazione dell'oggetto sociale esclusivo con riferimento alle attività consentite dal nuovo testo unico, ai sensi dell'artioclo 4, comma 4 e la prevalenza dell'attività gestionale con gli enti soci;
- l'osservanza dei principi di cui all'articolo 11 del testo unico, tra cui la composizione dell'organo amministrativo, il rispetto del principio di equilibrio di genere, l'eventuale precisazione dei principi da seguire per i compensi, le deleghe gestionali da riservare ad un solo amministratore, l'eliminazione delle previsioni statutarie relative alla carica di vice-presidente, alla corresponsione di gettoni di presenza o di premi di risultato dopo lo svolgimento dell'attività, alla corresponsione di Tfm, alla istituzione di organi diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti dalla norme generali sulle società;
- il divieto di costituire nuove società e/o di acquisire nuove partecipazioni per le società che svolgano (anche) attività di autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti partecipanti;
- le nuove regole e i nuovi strumenti di governo societario di cui all'articolo 6 del testo unico, tra cui i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, i regolamenti interni per la conformità alle norme di tutela della concorrenza, l'ufficio del controllo interno di gestione, i codici di condotta e i programmi di responsabilità sociale di impresa, valutandone le modalità di adozione e l'eventuale formazione e motivazione della volontà soggettiva di non adottarli;
- gli obblighi informativi diversi previsti dal nuovo testo unico, tra cui quelli riservati alla nuova struttura del Mef, ex articolo 15 del Tu;
- le eventuali deroghe alle disposizioni del codice civile., soprattutto per le In-House, ex articolo 16 del testo unico o per le società miste, ex articolo 17 del Tu (speciali categorie di azioni, durata patti parasociali, eccetera);
- gli strumenti che possono assicurare il massimo livello di trasparenza sull'uso delle risorse (compreso le modalità di acquisto di beni e servizi e di reclutamento del personale) e sui risultati ottenuti.
Non sono pochi gli elementi di adeguamento statutario di una società pubblica alla luce del nuovo testo unico, e, soprattutto, per evitare un semplice adempimento «copia e incolla» occorrerà "negoziare" le modifiche e gli aggiornamenti delle varie disposizioni che potrebbero anche stravolgere lo statuto attuale delle società stesse, cosa che sicuramente richiede del tempo, apparendo il termine legislativo concesso, molto stretto.
Tanto vale che i due attori principali – enti soci e società – procedano congiuntamente quanto prima possibile.
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