La riforma delle partecipate è un impegno importante per la Pubblica Amministrazione. Il testo unico sulle società a partecipazione pubblica, D.Lgs. 175/2016, fa partire definitivamente il "treno" di una riforma che si è fermata a varie “stazioni” e che spesso ha arretrato invece di proseguire. Questa volta invece sembra che l’obiettivo di cancellare almeno 5.000 partecipate sia a portata di mano, come hanno rilevato Gianni Trovati e Marco Mobili sul Sole 24 Ore dell’11 agosto scorso.
“Nonostante le molte resistenze incontrate anche da questo provvedimento, il testo definitivo conferma l’impianto complessivo della riforma, che chiede agli enti proprietari di scrivere entro sei mesi un piano di razionalizzazione prevedendo obbligatoriamente l’abbandono delle partecipazioni in aziende che non rispondono a un doppio piano di requisiti. Il primo è quello degli ambiti di attività: le pubbliche amministrazioni potranno essere socie solo di spa, srl (anche in forma cooperativa, come precisato nell’ultimo testo) e società consortili che producono servizi di interesse generale, compresa la realizzazione di reti e impianti, opere pubbliche, beni strumentali o attività di supporto agli enti non profit.
All’interno di questo ventaglio di opzioni, che esclude i tanti settori di mercato, dai servizi professionali al commercio all’ingrosso e al dettaglio, in cui oggi sono attive le società pubbliche, le partecipate dovranno rispettare il secondo gruppo di criteri: rimane il fatturato minimo da un milione, nonostante le richieste parlamentari di abbassare l’asticella a 500mila euro, e l’addio alle società con più amministratori che dipendenti, alle aziende doppione (attive cioè in settori simili o uguali a quelli già coperti da altre partecipate) e, fuori dai servizi di interesse generale, alle aziende che hanno chiuso in rosso quattro degli ultimi cinque bilanci. Su questi punti il piano di razionalizzazione, da adottare entro sei mesi per non incorrere in una sanzione amministrativa fino a 500mila euro, non ha possibilità di scelta, ma deve limitarsi a censire le partecipate che entro un anno vanno chiuse, privatizzate oppure aggregate per superare i parametri minimi di fatturato e organici. Entro sei mesi, anche le società pubbliche “in regola” con i nuovi parametri dovranno effettuare una revisione straordinaria del personale per individuare gli esuberi.
Una novità importante spunta (…) per le assunzioni di nuovo personale: alle società controllate viene esteso l’obbligo, previsto fin dal 2008 per le aziende di servizi pubblici locali, di definire con provvedimenti autonomi il rispetto dei principi di trasparenza e selezione pubblica nel reclutamento del personale, ma in caso di mancata adozione dei regolamenti si applicheranno direttamente i cardini del concorso pubblico previsti per le Pa dal testo unico del pubblico impiego (articolo 35, comma 3 del Dlgs 165/2001). Trovano poi una nuova definizione gli affidamenti senza gara alle società in house: serve il «controllo analogo», ovviamente, e l’eventuale presenza di soci privati deve essere limitata a quella eventualmente imposta da normative di settore, a patto che comunque i privati non abbiano un’«influenza dominante»."
Questo non esaurisce gli adempimenti di enti proprietari e società partecipate per l’adeguamento al nuovo testo unico.
Le società – in house, a controllo pubblico e miste – devono adeguare il proprio statuto, con riflessi sull’organo amministrativo, sulla governance societaria e sull’organo di controllo, prevedendo la separazione netta fra revisione contabile e controllo.
In caso di costituzione di nuove società, operazione evidentemente scoraggiata dalle nuove disposizioni, la procedura si presenta complessa, con l’obbligo di motivazione analitica da inviare alla Corte dei Conti e all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
A ciò si aggiunge l’applicazione concreta della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che si applica totalmente anche alle società partecipate (Determinazione ANAC 8/2015), e il necessario coordinamento con gli obblighi ex D.Lgs. 231/2001.
Adempimenti tutti, che richiedono risorse umane e competenze professionali adeguate, di cui gli enti e le loro partecipate spesso non abbondano.
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