Gaetano Scognamiglio, Presidente PROMO PA Fondazione
Del nuovo sistema di performance introdotto dal D.Lgs. 74/2017 si è già parlato in altra occasione (cfr. articolo del 9 novembre us). In questa sede – a cinque mesi ormai dall’entrata in vigore del decreto – interessa focalizzare opportunità e rischi connessi all’applicazione delle nuove norme.
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La riforma attuale si innerva sulla precedente riforma dei controlli interni introdotta col D.Lgs. 150/2009 dall’allora Ministro Brunetta, che separò la performance e cioè il processo di valutazione dal sistema dei controlli interni. Per una serie di motivi, primo dei quali il blocco della contrattazione, quella riforma rimase sostanzialmente inattuata, creando nei destinatari un diffuso sentimento di indifferenza se non di contrarietà verso il nuovo sistema. I risultati dell’ultimo rapporto sul “La PA vista da chi la dirige” evidenziano in modo lampante il giudizio negativo dei dirigenti per il mancato collegamento fra progressioni di carriera e merito e per la opacità del processo di attribuzione degli obiettivi, dati inoltre quasi sempre a fine esercizio.
Nella sostanza si sono prodotte e si continuano a produrre carte, che a parte l’aspetto formale di rispetto adempimentale non hanno alcun effetto benefico sulla gestione.
Ora in mancanza di una “regia consapevole” anche la nuova riforma rischia di replicare il fallimento della precedente, con l’aggravante di aumentarne rigidità, adempimenti, numero di soggetti coinvolti, aggravando sanzioni e penalizzazioni conseguenti a valutazioni negative.
Solo per citare alcune duplicazioni adempimentali basta pensare che la relazione annuale sulla performance, da presentare entro il 30 giugno di ogni anno – con sanzioni in caso di inosservanza – deve essere validata dall’OIV, che però in contemporanea deve elaborare sempre con cadenza annuale una relazione sullo stato di attuazione del sistema di misurazione e validazione della performance, che appare un duplicato della precedente.
Fra i nuovi attori in campo poi vi sono i cittadini, sempre presenti come garanti di ogni legge che si rispetti, che possono interloquire direttamente con l’OIV, che dovrà valutare – come condizione per l’approvazione – che la relazione sulla performance sia di immediata comprensione per i cittadini stessi, ai quali bisognerebbe però preliminarmente spiegare l’eziologia di un sistema di valutazione che risale al D.Lgs. 291993 con continue modifiche e relativi fallimenti fino al giorno d’oggi.
Il tutto è frutto di una singolare convinzione, quella cioè che le valutazioni esterne affidate a una sorta di organo indipendente siano garanzia di successo, il che non solo non è verosimile ma non è ancora accaduto nella PA salvo sporadiche eccezioni.
La situazione è più pesante per gli enti locali che per le dimensioni ridotte non hanno personale da dedicare ai nuovi adempimenti, spostandolo dai servizi. Per loro il termine per adeguare i rispettivi ordinamenti scade fra poche settimane, con la sanzione dell’entrata in vigore comunque delle nuove regole.
In questo quadro la “regia consapevole” di cui si è detto sopra per gestire con la maggior semplicità possibile le nuove regole, traendone qualche risultato positivo in termini di valutazioni effettive, è quella di adottare un “sistema di misurazione e valutazione della performance” (SMIVAP) che si faccia carico delle principali criticità in un’ottica di semplificazione.
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