7 aprile 2025
SLIDE
QUESITI
Q2) Relativamente alle opzioni di proroga ex art. 120 comma 10 e 11 vanno entrambe quantificate nel valore dell’appalto?
Secondo il parere reso dal MIT n. 3014 di data 30.01.2025, l’importo della proroga tecnica (comma 11) non deve essere considerato ai fini della determinazione del valore dell’appalto.
Q3) relativamente all’art. 120 comma 10 in tema di proroga, cosa significa “alle condizioni di maggior favore per la stazione appaltante”? Significa rinegoziare il contratto se l’appaltatore non vuole proseguire con lo stesso prezzo del contratto originario?
Il comma 10 prevede che le eventuali proroghe debbano riflettere le migliori condizioni di mercato per la stazione appaltante, senza tuttavia prevedere una rinegoziazione automatica del prezzo originario (sulla rinegoziazione si veda l’art. 9 del d.lgs. 36/20223).
Le “condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante” trovano applicazione solo nel caso di opzione di proroga [comma 10], qualora ciò sia previsto nei documenti di gara.
Q1) Se nella tabella D1 non è previsto un certo CPV (vocabolario comune per gli appalti pubblici) si può procedere per analogia?
La Tabella D.1. reca l’elenco dei 282 CPV (common procurement vocabulary) e le relative associazioni univoche per l’individuazione degli indici Istat di cui all’articolo 60, comma 3, lettera b).
Ai sensi della Tabella D di cui all’art. 11 dell’Allegato II.2-bis del d.lgs. 36/2023, la tipologia di associazione prevista nei casi di cui alla tabella D1 è univoca, di talché non è possibile alcun ragionamento di tipo analogico né ponderazione.
In ogni caso, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 11, “Per gli appalti associati ad un codice CPV non elencato nella Tabella D, la stazione appaltante individua l’indice di revisione di cui all’articolo 10, comma 1 ritenuto maggiormente pertinente all’attività oggetto dell’appalto, anche tenuto conto delle associazioni individuate dalla predetta Tabella D.”
- Articolo 10
Indici revisionali applicabili ai contratti di servizi e forniture
- Ai fini della determinazione della variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture ai sensi dell’articolo 60, comma 3, lettera b), del codice si utilizzano i seguenti indici, e le loro relative disaggregazioni settoriali, pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell’ISTAT:
- a) nell’ambito degli indici dei prezzi al consumo, gli indici nazionali per l’intera collettività (NIC), secondo la classificazione ECOICOP;
- b) gli indici dei prezzi alla produzione dell’industria per settore economico ATECO prediligendo i valori degli indici forniti “per il mercato interno;
- c) gli indici dei prezzi alla produzione dei servizi prediligendo i valori degli indici “business to business”(BtoB) per settore economico ATECO;
- d) gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie per tipo di contratto e per settore economico ATECO.
2. Per gli appalti di servizi e forniture che dispongono, in base alla disciplina settoriale, di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, i documenti di gara iniziali, ovvero, in caso di affidamenti diretti, le determine a contrarre possono indicare che le clausole di revisione dei prezzi operano sulla base dei predetti indici settoriali.
Q1) Il CCNL in vigore per il settore e per la zona deve essere indicato nel contratto?
Ai sensi dell’art. 11 d.lgs. 36/2023 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti ad indicare nei bandi di gara e nella decisione di contrarre il CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione, in conformità al comma 1 del medesimo articolo e all’allegato I.01. Il decreto, tuttavia, non prevede un obbligo espresso di inserire tale indicazione nel contratto stipulato con l’aggiudicatario.