Da oggi, 18 ottobre 2018, diventa obbligatorio l’utilizzo degli strumenti elettronici in tutte le procedure di aggiudicazione di lavori, servizi e forniture delle Pubbliche Amministrazioni.
Un maggior utilizzo delle tecnologie per una gestione efficiente ed efficace del ciclo dell’appalto era uno dei principali obiettivi delle Direttive Europee sugli appalti pubblici e del nuovo Codice Appalti. La Direttiva 2014/24/EU, che introduceva all’art. 22 l’obbligo di abbandonare le modalità di comunicazione cartacea tra stazioni appaltanti e imprese in tutta la fase di gara, era stata infatti recepita nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 50/2016:
- con l’art. 40, che stabilisce l’obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazioni elettronici sia per le Centrali di Committenza (entrato in vigore il 18 aprile 2016) che per tutte le altre stazioni appaltanti, che entra invece in vigore il 18 ottobre 2018: l'obbligo esiste dal 18 aprile 2018, ma il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha concesso un periodo transitorio per consentire l’adeguamento dei sistemi informatici delle stazioni appaltanti.
- con l’art. 52, con cui viene ribadito tale obbligo nello svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione.
Rilevare l’impatto effettivo dell’utilizzo delle tecnologie sulla qualità degli appalti non è tuttavia un’operazione semplice, per tre ordini di ragioni:
- La difficoltà a stabilire una relazione diretta tra utilizzo delle tecnologie e qualità del processo di appalto, che, come noto, può essere condizionata da una molteplicità di fattori non sempre rilevabili e misurabili in modo preciso;
- La difficoltà ad individuare indicatori di impatto oggettivi e misurabili;
- La difficoltà ad individuare quelle amministrazioni (diverse dalle centrali di committenza), che stanno adottando soluzioni di e-procurement in tutta la filiera dell’acquisto (cioè non solo nella fase della gara ma anche a monte e a valle del processo di affidamento).