La nuova responsabilità sanitaria: le novità introdotte dalla Legge Gelli (L. 24/2017)

a cura di Marco Lovo e Luca Nocco
 
Il 28 febbraio 2017 è stata approvata la legge n. 24/2017, in vigore dal 1° aprile 2017, che dovrebbe ridisegnare molte delle regole vigenti in materia di responsabilità sanitaria in ambito sia civile che penale.

La legge prevede, infatti, una riduzione della sfera della responsabilità penale, escludendo la punibilità per imperizia quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida ovvero, in mancanza, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le stesse risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

 A livello di responsabilità civile, quella del personale sanitario che svolge la propria attività all'interno di strutture sanitarie viene espressamente qualificata come extracontrattuale, a meno che quest'ultimo “abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”, mentre per quanto riguarda la responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata viene ribadito il consolidato orientamento che ne ha sancito la natura contrattuale.

La nuova legge conferma, inoltre, la centralità delle linee guida nell'accertamento della responsabilità, prevedendo uno specifico meccanismo di accreditamento dei soggetti autorizzati ad emanarle.

Di rilievo è anche la nuova disciplina della condizione di procedibilità della domanda risarcitoria: in proposito, alla media-conciliazione viene affiancata, a scelta dell'attore, la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite.

La legge di riforma disciplina anche l'azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa, quest'ultima dinnanzi alla Corte dei Conti, che può essere esercitata nei confronti dell'esercente la professione sanitaria solo in caso di dolo o colpa grave.

Degne di menzione, tra le altre novità introdotte, sono le disposizioni che pongono un tetto alle somme che possono essere recuperate in sede di rivalsa: tali somme non possono, infatti, superare il triplo della retribuzione lorda del dipendente. 

La legge riscrive, inoltre, anche alcune delle norme disciplinanti le consulenze tecniche, prevedendo il principio dell'affidamento collegiale dell'incarico peritale e della necessaria compresenza di “un medico specializzato in medicina legale” e di “uno o più specialisti nella disciplina”.

Quanto ai numerosi aspetti di rilevanza assicurativa, in primo luogo risulta ribadita gran parte degli obblighi assicurativi precedentemente sanciti dal diritto vigente. In seconda battuta, le strutture sanitarie devono stipulare polizze a copertura anche delle responsabilità degli esercenti professioni sanitarie. Inoltre, viene ribadita la possibilità per le aziende di ricorrere ad “altre analoghe misure” in sostituzione delle coperture assicurative. Importanti previsioni concernono, infine, i contenuti minimi ed i termini di validità delle polizze, che saranno ulteriormente precisati in appositi decreti ministeriali.