L'Anac ha fornito i primi chiarimenti su alcuni aspetti applicativi dell'obbligo di centralizzazione degli acquisti da parte dei Comuni non capoluogo di Provincia, obbligo fissato dall'articolo 33, comma 3-bis del Codice appalti e rinviato al 1° settembre 2015 con la legge 11/2015. Nel documento Anac si afferma che l'obbligo di centralizzazione non si applica alle concessioni di servizio assegnate in base all'articolo 30 del Codice degli appalti, e non troverebbe applicazione automatica neppure agli "appalti esclusi" dall'applicazione integrale del Codice degli appalti. In sostanza, si tratta degli appalti disciplinati negli articoli 16-20 del Codice degli appalti, che comprendono per esempio le procedure riguardanti beni come gli immobili, o servizi come arbitrato e conciliazione o una serie di servizi finanziari. Esclusi dall'obbligo sarebbero anche gli appalti contenuti dell'Allegato II B del Codice, che comprende fra gli altri i servizi legali, quelli culturali e sportivi, i servizi alberghieri e di ristorazione, i servizi sociali e così via.
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