La Cassazione sulla responsabilità amministrativa per chi svolge attività commerciali
Il decreto non si applica a enti pubblici territoriali e non economici
Il decreto non si applica a enti pubblici territoriali e non economici
La sentenza 10 gennaio 2011 n. 234 della Cassazione penale pone nuove responsabilità per le società di enti pubblici, che sono sottoposte alla Legge 231 del 2001 anche se svolgono funzioni pubbliche dell’ente territoriale. L’orientamento della Corte di Cassazione riguarda tutte le società degli enti pubblici che svolgono attività economiche (come tutte le società di capitali). Quindi tutte le società che gestiscono attività sanitaria, ex municipalizzate che gestiscono igiene pubblica, rifiuti, ambiente, diritto all’informazione e alla sicurezza antinfortunistica, igiene del lavoro, tutela del patrimonio storico e artistico, istruzione e ricerca scientifica.
Sfuggono all’applicazione del decreto legislativo 231 solo gli enti pubblici territoriali, quelli non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, come quelle legate al diritto alla salute e all’ambiente (ma non le loro società commerciali).
Sfuggono all’applicazione del decreto legislativo 231 solo gli enti pubblici territoriali, quelli non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, come quelle legate al diritto alla salute e all’ambiente (ma non le loro società commerciali).
Sul tema si segnala una buona pratica della PA Locale.
Il Consiglio Comunale di Pescara ha deliberato l’applicazione dei modelli organizzativi di cui alla L.231/2001 a tutte le società partecipate dall’Ente.
Il prossimo 5 maggio 2011 PROMO PA Fondazione organizzerà un convegno a Pescara, presso l’ex Aurum. L’incontro sarà occasione per presentare e discutere la buona pratica sul tema.